Esenzione "Premi agli atleti" Dls 38 del 27 marzo 2026
Si comunica che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legge n. 38 del 27 marzo 2026, è stata ripristinata fino al 31 dicembre 2026 l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% sui premi corrisposti agli atleti, nel limite di € 300.
Il suddetto Decreto, all’articolo 9, dispone quanto segue:
“Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.
Restano altresì confermate le condizioni cui è subordinata l’esenzione:
- il limite di € 300 non costituisce una franchigia: al superamento della soglia, l’intero importo del premio è soggetto alla ritenuta del 20%;
- il limite annuo di € 300 non è soggettivo, ma riferito all’importo erogato da ciascuna ASD/SSD a ciascun beneficiario. Ne consegue che un atleta può percepire più premi, ciascuno entro la soglia, da società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.