Premi agli atleti dilettanti: buone nuove per il mondo sportivo dilettantistico
Una piccola buona notizia per il mondo sportivo dilettantistico; viene infatti ripristinata l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% sui premi versati agli atleti (nel limite di € 300) che era terminata il 31/12/2024.
Tale esenzione è contenuta nel comma 9 dell’art. 45 del Dlgs 33/2025; il provvedimento è praticamente identico a quello contenuto nel D.L. 215/2023 e prevede che “Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater,(premi) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.”
L’unica importante differenza è che, mentre il precedente era un provvedimento a termine ( 31/12/2024), ora l’esenzione diventa strutturale e non è soggetta a termine
Normativa sui premi
Si ricorda che dal 1° luglio 2023 le somme versate a propri tesserati, tecnici o atleti che operano nel’area del dilettantismo ( non anche quindi ad esempio i dirigenti), vengono identificate per risultati ottenuti in competizioni o per partecipazioni a raduni di squadre nazional da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73.
Significa che l’importo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%; ritenuta alla fonte sta a significare che il premio non farà cumulo con altri redditi posseduti dal percipiente, mentre la facoltà di rivalsa prevede che l’ente che eroga il premio potrà scegliere se pagare il premio lordo (e poi versare la ritenuta addossandosi quindi il relativo costo) o erogare solo il netto, e trattenere quindi l’importo della ritenuta.
Adesso con questo nuovo intervento legislativo, viene reintrodotta questa piccola franchigia, come sopra evidenziato senza termini temporali, di € 300, solo per le somme versate agli atleti (quindi non ai tecnici), e solo in occasione di manifestazioni sportive, secondo il seguente meccanismo:
- Il singolo ente può pagare premi ad un atleta in “franchigia”, senza quindi ritenute, fino ad € 300 in un anno solare (regime di cassa);
- se eccede tale limite tutto l’importo erogato nell’anno sarà soggetto a ritenuta.