Si comunica che con delibera di Presidente n° 31 del 26 febbraio 2024 si annulla il provvedimento federale dell’8 febbraio u.s. di escludere, dal 1° marzo 2024, gli atleti e le società sportive di serie A e A2 non in possesso di bocce autorizzate dalla FIB nelle competizioni di alto livello delle tre specialità (Raffa, Volo e Pétanque).

Dal momento che l’anno sportivo è iniziato dal 1° gennaio 2024 e l’organismo internazionale WPBF ha contestato tale azione FIB, a parere dello stesso  e di  eminenti uffici legali assolutamente legittima, si ritiene opportuno terminare l’anno agonistico in corso nella maniera in cui è iniziato, senza l’obbligo di utilizzare bocce autorizzate dalla FIB, anche allo scopo di non creare ulteriori attriti istituzionali in questo delicato momento storico.
Si reputa conveniente, al momento, non aggiungere altro sul tema se non rinviare ad un successivo periodo, quando sarà definitiva la chiarezza giuridica sull’importante argomento, la decisione più giusta da assumere in merito, ringraziando tutte le aziende produttrici/fornitrici di bocce che hanno in essere un accordo promo pubblicitario con la FIB, ed hanno compreso il significato della rilevante questione.

Dopo svariati interventi del Presidente FIB e di altri Presidenti federali, nell’ approvanda legge mille proroghe è stato inserito un comma di rilevante interesse avente ad oggetto l’esenzione fino ad € 300,00 per tutti gli atleti partecipanti alle singole manifestazioni federali programmate nell’ anno.

In attesa dell’imminente approvazione definitiva e di specifici chiarimenti sulle modalità procedurali in capo agli atleti ed alle società sportive organizzatrici, si anticipa un importante proposta di legge che sembra prevedere l’esenzione delle previste ritenute del 20% sui premi attribuiti agli atleti per singola manifestazione sportiva e non per tutte le manifestazioni sportive annuali cui gli stessi partecipano.

Se l’ammontare è superiore ai 300€, le somme, in tale caso, sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. E’ naturale che se una società sportiva organizza più di una gara nell’anno, dal momento che l’esenzione riguarda il singolo sostituto d’ imposta equivalente, nella fattispecie, alla società organizzatrice, l’atleta non dovrà percepire più di 300€ in tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla società in questione.

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