STATUTO CBI

 

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DISPOSIZIONI GENERALI ORDINAMENTO LE CARICHE I DOVERI
BILANCIO,PATRIMONIO SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CBI MODIFICHE STATUTARIE, ESECUTIVITA’  

 

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione

L'associazione internazionale retta dal presente statuto è denominata CONFEDERAZIONE BOCCISTICA INTERNAZIONALE (CBI) punto raffa volo.

Essa è nata per volontà di unione e adesione di tutte le Federazioni Nazionali seguenti: Argentina, Austria, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Paraguay, Perù, San Marino, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay.

 Scopo

1 .        Essa ha lo scopo di favorire e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica internazionale fra

le Federazioni Nazionali affiliate e attive nel settore del gioco della boccia sintetica, su

campi levigati e delimitati, praticato con il sistema punto‑raffa‑volo.

2.         Essa si adopererà per raggiungere l'unificazione dei vari regolamenti di gioco    vigenti nei singoli Paesi.

3.           Essa raggiunge i suoi scopi principali mediante:

a)       un regolamento di gioco uniforme da applicare in tutti gli incontri internazionali organizzati o controllati dalla CBI e che fa parte integrante del presente statuto;

b)      la disputa di gare e incontri internazionali;

c)      l'organizzazione di campionati internazionali;

d)      l'organizzazione di una attività atta a far riconoscere lo sport delle bocce con il sistema punto raffa volo, con bocce sintetiche, su campi levigati e delimitati, quale disciplina olimpica.

 

Art. 2

Natura

La Confederazione Boccistica Internazionale è apolitica e aconfessìonale.

Art. 3

Sede

La Confederazione Boccistica Internazionale ha sede a LUGANO, SVIZZERA. Essa può aver sede in altre città di una nazione affiliata.

Stemma e Inno

La Confederazione Boccistica Internazionale ha un proprio stemma ufficiale di riconoscimento e un proprio inno ufficiale.


CAPITOLO SECONDO

ORDINAMENTO

Art. 4

Soci

Le Federazioni Nazionali che intendono svolgere attività internazionali nei sistemi punto‑raffa-­volo, con bocce sintetiche, su campi levigati e delimitati, devono essere afffliate alla CBI secondo le modalità che verranno stabilite nel Regolamento Organico.

Art. 5

Organi

Gli Organi della Confederazione Boccistica Internazionale sono:

‑ il Congresso Internazionale          (CI)

‑ il Consiglio Direttivo          (CD)

‑ il Presidente          (PR)

‑ il Vice‑Presidente          (VPR)

‑ la Giunta Esecutiva          (GE)

‑ il Segretario Generale          (SG)

‑ il Collegio Revisore dei Conti          (CRC)

Art. 6

Congresso Internazionale (CI)

i           Il CI è l'organo supremo della C131. Esso delibera tutti i provvedimenti atti ad assicurare la piena funzionalità della CBI.

Esso ha tutte le competenze deliberative e giudiziarie che non sono esplicitamente riservate ad altri organi.

Sono in particolare di sua competenza:

a)         la nomina degli Organi della C B I e dei Membri d'Onore;

b)         la determinazione delle quote di affiliazione annuali delle singole Federazioni affiliate;

c)       l'approvazione dei bilanci finanziari;

d)       l'adottare tutti i provvedimenti nei confronti di organi e dirigenti che si rendessero colpevoli di trasgressione ai doveri statutari, ai regolamenti e all'etica sportiva e dirigenziale, che non sono specificatamente devoluti ad altri Organi,‑

e)         la modifica del presente Statuto;

f)         decidere in grado di appello le richieste di affiliazione negate dal CD.

2.            Esso è composto da un rappresentante (di regola il Presidente) di ogni Federazione Nazìonale affiliata con diritto di voto deliberativo.

3.            Qualora più Federazioni Nazionali fossero associate fra loro ad una Associazione intermedia riconosciuta dalla CBI, esse possono farsi rappresentare da un Delegato con diritto di voto di detta Associazione, purchè questo Delegato esprima, attraverso il suo voto, la volontà delle singole Federazioni facenti parte di detta Associazione e che si sono fatte rappresentare.

            Non essendo il caso previsto al paragrafo precedente, ogni Federazione Nazionale può rappresentare al massimo un'altra Federazione Nazionale.

4.         Il CI può deliberare solo se sono presenti la metà più una delle Federazioni Nazionali affiliate.

5.         1 membri delegati al CI devono essere designati dagli Organi esecutivi delle singole Federazioni Nazionali affiliate.

6.         Il CI dovrà essere convocato dal CD almeno una volta ogni quattro anni.

7.         Su richiesta di almeno 1/3 delle Federazioni Nazionali affiliate, il CD provvederà a convocare un Congresso Straordinario.

8.         Il CI decide a maggioranza semplice dei voti presenti, salvo diversa disposizione delle norme statutarie.

Art. 7

Consiglio Direttivo (CD)

LE CD è il governo della Confederazione Boccistica Internazionale.

            Esso dirige tutti gli affari della CBI e la rappresenta in ogni circostanza.

            Assiste tutti gli Organi statutari, è responsabile del loro funzionamento e risponde del loro operato.

            In particolare è competente per:

a)    tutti gli incombenti esecutivi di politica generale della CBI;

b)    stabilire ì regolamenti dì applicazione delle decisioni del CI e quelli inerenti allo esercizio della sua politica generale;

c)        raccogliere le proposte relative alle modifiche statutarie da sottoporre al CI;

d)        nominare Commissioni speciali ‑,

e)        nominare i delegati speciali per necessità di rappresentanza e di sviluppo delle relazioni internazionali;

f)       decidere sulle domande di affiliazione;

g)       stabilire le tasse di nulla ‑ osta per l'autorizzazione ad effettuare gare o incontri internazionali, tenendo conto delle particolari situazioni;

h)       prendere decisioni disciplinari nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti delle singole affiliate nel caso in cui venissero violate le nonne statutarie, i regolamenti o le disposizioni degli Organi della CBI, riservate le competenze della Commissione Disciplina;

i)       eseguire tutte le decisioni emanate dal CI;

1)       decidere sulle controversie in materia di interpretazione degli statuti e dei regolamenti, nonchè su quelle che dovessero sorgere fra Organizzazioni o Federazioni affiliate;

m)       elaborare e redigere i bilanci finanziari da sottoporre al Congresso internazionale;

n)       nominare i membri della Commissione Tecnico Arbitrale (CTA) e della Commissione di Disciplina;

o)       decidere, su proposta e preavviso della CTA, le sedi, le date e le modalità per l'organizzazione e la disputa dei campionati e delle manifestazioni internazionali, nonchè le modifiche dei regolamenti di gioco e delle regolamentazioni di carattere tecnico organizzativo.

2.           composto:

              dal Presidente

              dal Vice ‑Presidente

              dal Segretario Generale

              da 10 membri

            Per la durata del loro mandato, il Presidente in carica della Confederazione Sudamericana di Bocce e il Presidente in carica della Confédération  Africaine de Raffa Volo faranno automaticamente parte dei 10 membri del Consiglio Direttivo.

            In linea di principio in seno al CD devono essere rappresentati tutti i Continenti.

3.         1 suoi membri vengono eletti dal CI a maggioranza, qualificata di 2/3 dei voti presenti.

4.         H CI, con decisione a maggioranza semplice, può chiedere il voto segreto per l'elezione del CD.

5.         1 membri del CD restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

6.         Il CD può essere convocato dal Presidente, dal Vice ‑Presidente o da 5 membri del CD stesso.

7.         Il CD può deliberare unicamente se sono espressi, in proprio, per delega o per corrispondenza, almeno i 2/3 dei voti dei suoi membri.

8.         Le decisioni del CD sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 8

Le decisioni del CD in materia disciplinare sono appellabili al CI con ricorso scritto entro

            60 giorni dalla notifica del provvedimento.

2.         Il ricorso verrà sottoposto alla prossima riunione dei CI o potrà essere evaso dopo aver ottenuto per iscritto le decisioni dei responsabili delle Federazioni Nazionali aventi diritto di partecìpare con diritto dì voto al Congresso Intemazionale.

3.         Il CD è l'ultima e definitiva istanza di ricorso contro le decisioni disciplinari della Commissione Disciplina.

            Il ricorso scritto deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

4.         1 ricorsi hanno effetto sospensivo.

Art. 9

li Presidente (PR)

  1           Il Presidente rappresenta la CBI ed esercita le mansioni e le attribuzioni previste dallo

            Statuto.

2.          Il Presidente, sentito il parere del CD, decide inappellabilmente sulle domande di grazia.

3.          Il Presidente può convocare in qualsiasi momento i responsabili degli Organi e delle Commissioni statutarie per discutere problemi dì singola specifica competenza.

4,          Il Presidente, il Vice ‑ Presidente, il Segretario Generale e i 10 membri compongono il Consiglio Direttivo e devono operare con collegialità.

5.          Il Presidente firma con il Segretario Generale o con un altro membro dei CD o della GE tutti gli atti riguardanti l'attività esecutiva e finanziaria.

Art. 9 bis

li VicePresidente (VPR)

19 Vice Presidente assume le veci del Presidente in caso di suo impedimento o di sua assenza.

Nell'ambito di tale mansione egli ha gli stessi poteri e le stesse facoltà del Presidente.

Art. 9 ter

La Giunta Esecutìva (GE)

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della CBI ed è composta da:

H Presidente della CBI;

il Vice Presidente della CBI;

il Segretario Generale della CBI;

2 membri proposti dal Presidente della CBI (non necessariamente membri del CD) e ratificati dal CD.

La GE ha lo scopo di coordinare l'attività delle Commissioni e del Consiglio Direttivo, di scegliere e controllare l'attività dei Delegati e dei Commissari attribuendo loro direttive e funzioni specifiche, scegliere e incaricare l'Amministratore Generale e il Cancelliere Generale della CBI, di fissare i contributi speciali tenendo conto delle situazioni contingenti di ogni singola Federazione Nazionale e in accordo con i Dirigenti delle federazioni interessate.

Art. 10

Il Segretario Generale (SG)

1           Il Segretario Generale esercita le funzioni di politica sportiva, coordinando l'attività in tutti i campi amministrativi, finanziari, promozionali e propagandistici.

In tale contesto dovrà coordinare l'attività delle Commissioni, sorvegliare il loro operato, impartire loro le direttive e i principi operativi, curare le relazioni con le Federazioni affiliate e con quelle organizzazioni, persone o enti che si interessano alla divulgazione del nostro sport.

Dirigerà le sedute delle Commissioni alle quali parteciperà nell'esercizio delle sue funzioni.

Dovrà elaborare e curare i progetti per le nuove relazioni e per l'assistenza alle Federazioni affiliate nell'ambito dei molteplici problemi legati al loro sviluppo.

Nell'ambito delle sue competenze adotterà quelle iniziative che riterrà utili per il promuovimento dello sport e degli scopi della CBI.

Potrà avvalersi di collaboratori esperti nelle specifiche attività e potrà delegare loro in tutto o in parte i propri poteri in relazione a compiti specifici.

Egli eserciterà le sue funzioni in stretta collaborazione con il Presidente CBI e redigerà, se necessario, specifici rapporti per il CD.

2.            Viene eletto dal CI, su proposta del Presidente CBI, per un periodo di 4 anni ed è sempre rieleggibile.

3.            Partecipa alle riunioni del CD e della GE con diritto dì voto.

4.         La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica in un altro Organo statutario e con qualsiasi carica elettiva nell'ambito della Federazione Nazionale di appartenenza.

5.         Risponde del suo operato al CI.

6. Il Segretario Generale firma con il Presidente o con altri membri dei CD o della GE tutti gli atti confederali.

Art. 10 bìs

L'Amministratore Generale (AG)

1 .         L'Amministratore Generale regge la Segreteria Amministrativa che ha uffici propri.

2.         Viene scelto e incaricato dalla Giunta Esecutiva che ne determinerà le condizioni.

3.         Partecipa alle riunioni del CD e della GE con diritto dì voto consultivo.

4.         Risponde del suo operato alla GE.

5.         Esso esercita le sue funzioni in tutti ì campi amministrativi e in particolare:

a)          in tutti gli atti di contabilità;

b)          nella riscossione delle tasse e dì ogni altro provento;

e)          nella esecuzione dei pagamenti ,

d)          nella custodia del patrirnonio ;

e)          nel pagamento delle spese;

f)          nella tenuta dei libri contabili;

g)          nella tenuta dei bilanci finanziari da sottoporre al CD e al CI.

6.            L'Amministratore Generale firma gli atti con il Presidente o con il Segretario Generale.

 

Art. 10 ter

Il Cancelliere generale (CG)

1           Il Cancelliere Generale esercita tutte le mansioni esecutive inerenti la conduzione del segretariato generale della CBI, in stretta collaborazione con il Segretario Generale.

2.        Viene scelto e incaricato dalla Giunta Esecutiva che ne determinerà le condizioni.

3.        Partecipa alle riunioni del CD e della GE con diritto di voto consultivo.

4.        Risponde del suo operato alla Giunta Esecutiva.

5.        Il Cancelliere Generale firma gli atti con il Presidente o con il Segretario Generale.

Art. 11          (stralciato)

 

Art. 12

Il Collegio Revisore deì Conti (CRC)

 

1.         E CRC svolge le funzioni di controllo amministrativo e finanziario della CBI.

2.         t composto da un Presidente, da quattro membri effettivi e da un supplente.

Sono eletti a maggioranza semplice dal CI, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3.         Il Presidente, o un membro del CRC, può partecipare alle sedute degli altri Organi statutari della CBI, con diritto di voto consultivo.

4.            La carica in seno al CRC è incompatibile con la funzione di membro di qualsiasi altro Organo statutario della CBI.

S.         Il CRC esplica le sue mansioni mediante ispezioni amministrative, finanziarie e contabili su tutti gli Organi statutari della CBI.

6. Il CRC dovrà effettuare la sua relazione ad ogni Congresso Internazionale; la relazione sarà firmata dal Presidente del CRC.

 Art. 13

La Commissione Tecnica Arbìtrale (CTA)

1 .          La CTA sovraintende a tutta l'attività tecnica e arbitrale.

Promuove ogni iniziativa che favorisca l'uniformità dei regolamenti di gioco in vigore nelle Federazioni Nazionali affiliate e provvede alla formazione dell'organico arbitrale.

Prende tutte le iniziative di carattere tecnico.

2.         t composta da un Presidente e da quattro membri, nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

3.          Alla CTA sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

a)    allestire il calendario delle manifestazioni internazionali;

b)    rilasciare i nulla ‑osta per le gare e le competizioni internazionali;

c)    proporre al CD le sedi, le date e le modalità per lo svolgimento dei campionati internazionali e delle manifestazioni intercontinentali;

d)    proporre al CD le modifiche al regolamento di gioco e alle eventuali nuove regolamentazioni di carattere tecnico organizzativo.

e)    stabilire le modalità per l'ottenimento della qualifica di arbitro o direttore di gara internazionali;

f) designare i direttori di gara per le competizioni sportive internazionali e per i campionati internazionali

g)          sottoporre al CI la relazione sulle sue attività.

4.          1 membri della CTA restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 14

La Commissione Disciplina (C Disc)

1 .         La Commissione Disciplina esercita tutte le mansioni disciplinari non attribuite ad altri Organi statutari.

2.         t composta da un Presidente e da quattro membri, nominati dal Consiglio Direttivo.

3.         t in particolare competente a prendere tutte le decisioni disciplinari verso quei giocatori, arbitri, direttori di gara e tecnici che si rendessero colpevoli, in gare internazionali e inter continentali, di trasgressione alle nonne tecniche, organizzative o di etica sportiva.

4.            Le sue decisioni devono essere motivate. Esse sono suscettibili di ricorso al Consiglio Direttivo.

Il ricorso scritto deve essere insinuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e la decisione dei Consiglio Direttivo è inappellabile.

5.         Il ricorso ha effetto sospensivo.

6.         La Commissione Disciplina prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del suo Presidente.


CAPITOLO TERZO

 

LE CARICHE

Art. 15

Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili e immediatamente rieleggibili negli Organi statutari della CBI coloro i quali sono

in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono tesserati di una delle Federazioni Nazionali regolarmente affiliate;

b) sono cittadini maggiorenni per lo Stato di loro appartenenza;

c) sono cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità secondo gli statuti della loro Federazione Nazionale di appartenenza.

Art. 16 

Durata delle cariche

1          La durata delle cariche coincide con il ciclo olimpico.

2.            Tutte le cariche internazionali decadono per i seguenti motivi:

            ‑ scadenza del mandato;

            ‑ dimissioni­

            ‑ revoca del mandato da parte dei CI su proposta della Federazione Nazionale di appartenenza dell'interessato;

            ‑ assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive regolarmente convocate;

            ‑ sopravvenuta indegnità civile o morale nel proprio Stato di appartenenza.

Art. 16 bi

Membri d'Ono

1          I Dirigenti o le persone che si sono distinte per particolari servizi resi alla CBI possono essere eletti suoi Membri d'Onore.

2.         La proposta di elezione può essere formulata:

            da 1/3 delle Federazioni Nazionali affiliate;

            dal Consiglio Direttivo;

            dalla Giunta Esecutiva.

            Essa deve pervenire al Presidente della CBI almeno due mesi prima del susseguente Congresso Internazionale.

3.            L'elezione sarà confermata se in sede di votazione i voti favorevoli espressi dal CI raggiungeranno almeno i 2/3 dei voti espressi complessivi.

4.         1 Membri d'Onore, se già hanno fatto parte di un Organo statutario della CBI, potranno partecipare alle riunioni del CD, della GE e del CI, con diritto di voto consultivo.

CAPITOLO QUARTO

I DOVERI

Art. 17

Delle Federazioni Nazionali affiliate

Le Federazioni Nazionali affiliate alla CBI sono tenute:

1 .         a rispettare e applicare lo Statuto, i regolamenti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti Organi statutari internazionali per tutto quanto concerne l'attività agonistica sportiva internazionale

2.         a svolgere l'attività agonistica sportiva internazionale secondo le prescrizioni dei competenti Organi statutari della CB1‑,

3.         a curare che i propri giocatori indossino la divisa prescritta per ogni competizione o manifestazione internazionale;

4.         ad assolvere puntualmente gli obblighi amministrativi e finanziari stabiliti dalle disposizioni statutarie e dalle decisioni dei competenti Organi statutari internazionali ,

5.         a informare tempestivamente la CB1 di ogni variazione o modifica che dovessero intervenire in seno alla propria Federazione Nazionale nel caso queste avessero riflessi a carattere internazionale.

Art. 18

Dei giocatori

1            Sono abilitati a svolgere attività internazionale nella categoria di appartenenza tutti i giocatori regolarmente tesserati nelle Federazioni Nazionali affiliate.

2.           I giocatori abilitati sono obbligati:

a)    a comportarsi sportivamente in ogni manifestazione internazionale, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni in vigore;

b)    a non partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi tipo che non siano state autorizzate dalla CBI;

C)          a vestire la divisa regolamentare ‑,

d)       a tenere durante e dopo le gare un contegno ineccepibile nei confronti degli avversari, degli arbitri, dei Direttore dì gara e del pubblico;

e)       a non fare uso di sostanze e medicinali vietati dal Comitato Olimpico Intemazionale, secondo quanto previsto dal regolamento Antidoping della Confederazione Boccistica Interrnazionale, approvato dalla Giunta Esecutiva in conformità alle discipline del Cio..

3.         1 giocatori che tenessero un comportamento incompatibile con lo spirito dilettantistico della CB1 non saranno ammessi a competizioni o manifestazioni internazionali. Essi saranno tempestivamente segnalati alla Federazione Nazionale competente per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari.

Art. 19

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni agli obblighi contemplati negli Art. 17 e Art. 18 del presente Statuto sono soggette a misure disciplinari che possono giungere fino all'esclusione dalla C111 della Federazione Nazionale interessata.

CAPITOLO QUINTO

BILANCIO, PATRIMONIO

Art. 20

1 bilanci finanziari vengono elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al Congresso Internazio­nale. Il CD può delegare l'elaborazione dei bilanci finanziari all'Amministratore Generale.

Art. 21

Il patrimonio della CBI è costituito da:

* i beni mobili necessari per il raggiungimento degli scopi perseguiti che siano o diventino di sua proprietà ,

.* le somme provenienti da atti di liberalità che non abbiano specifici vincoli di destinazione;

* gli interessi sui capitali ,

* eventuali beni immobili ed i loro relativi redditi.

Art. 22

Le entrate sono costituite da:

‑ le quote di affiliazione delle Federazioni;

‑ le quote dei nulla ‑osta per gare internazionali;

‑ i contributi che si rendessero necessari per il buon funzionamento della CBI;

‑ altri cespiti d'entrata.

CAPITOLO SESTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CBI

Art. 23.

Lo scioglimento della CBI è deliberato dal Congresso Internazionale se sussistono le seguenti condizioni:

‑ la proposta di scioglimento è stata inserita nell ' Ordine del giorno su richiesta del CD o di 2/3 delle Federazioni Nazionali affiliate;

‑ alla riunione del CI che deve deliberare sullo scioglimento della CBI sono presenti direttamente o per delega (Art. 6, cpv. 3) i 2/3 degli aventi diritto di voto,­

‑ la proposta di scioglimento ottenga la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Art, 24

Determinato lo scioglimento a mente dell' Art. 23 del presente Statuto, il CI nomina, a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti, una Commissione per la liquidazione della CBI composta da tre a cinque membri, la quale deve provvedere alla ripartizione degli attivi e dei passivi fra le Federazioni Nazionali affiliate.

CAPITOLO SETTIMO

MODIFICHE STATUTARIE, ESECUTIVITA’

Art. 25

1.         Il presente Statuto può essere modificato, previa tempestiva proposta scritta presentata al CD da una Federazione Nazionale affiliata, da un membro del CD stesso o da un membro della GE, ad ogni susseguente riunione del CI, purchè la proposta presentata al CD sia iscritta all'Ordine del giorno.

2.         In casi particolari inerenti l'interesse generale della CBI, il Consiglio Direttivo può decidere a sua discrezione di mettere ai voti modifiche statutarie non contemplate nell'Ordine del giorno del CI.

2.         La modifica del presente Statuto è valida se approvata a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Art. 26

Il presente Statuto diventa esecutivo all'atto della sua approvazione da parte del CI. Diventa legge per ogni Organo statutario della CBI e per tutte le Federazioni Nazionali affiliate. li CD emanerà un regolamento di esecuzione del presente Statuto.

Il presente Statuto è stato approvato dal CI di Chiasso, Svizzera, del 4 settembre 1983, con successive modifiche approvate dal CI di Milano, Italia, del 7 settembre 1985, dal CI di Buenos Aires, Argentina, dei 26/29 novembre 1987, dal CI di Lugano, Svizzera, del 17 settembre 1991 e &CCI di San Marino, Repubblica di San Marino, del 25 settembre 1997 e dal CI di Giulianova Lido, Italia del I° ottobre 1998.