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STATUTO CBI
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| DISPOSIZIONI GENERALI | ORDINAMENTO | LE CARICHE | I DOVERI |
| BILANCIO,PATRIMONIO | SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CBI | MODIFICHE STATUTARIE, ESECUTIVITA’ |
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Denominazione
L'associazione internazionale retta dal presente
statuto è denominata CONFEDERAZIONE
BOCCISTICA INTERNAZIONALE (CBI) punto raffa volo.
Essa è nata per volontà di unione e adesione di
tutte le Federazioni Nazionali seguenti: Argentina, Austria, Brasile, Canada,
Francia, Germania, Italia, Paraguay, Perù, San Marino, Stati Uniti, Svizzera,
Uruguay.
Scopo
1 .
Essa ha lo scopo di favorire e sviluppare l'attività sportiva
dilettantistica internazionale fra
le Federazioni Nazionali affiliate e attive nel
settore del gioco della boccia sintetica, su
campi levigati e delimitati, praticato con il sistema
punto‑raffa‑volo.
2.
Essa si adopererà per raggiungere l'unificazione dei vari regolamenti
di gioco vigenti nei singoli Paesi.
3.
Essa raggiunge i suoi scopi principali mediante:
a)
un regolamento di gioco uniforme da applicare in tutti gli incontri
internazionali organizzati o controllati dalla CBI e che fa parte
integrante del presente statuto;
b)
la disputa di gare e incontri internazionali;
c)
l'organizzazione di campionati internazionali;
d)
l'organizzazione di una attività atta a far riconoscere lo sport delle
bocce con il sistema punto raffa volo, con bocce sintetiche, su
campi levigati e delimitati, quale disciplina olimpica.
Art. 2
Natura
La Confederazione Boccistica Internazionale è
apolitica e aconfessìonale.
Art. 3
Sede
La Confederazione Boccistica Internazionale ha sede a
LUGANO, SVIZZERA. Essa può aver
sede in altre città di una nazione affiliata.
Stemma e Inno
La Confederazione Boccistica Internazionale ha un
proprio stemma ufficiale di riconoscimento e un proprio inno ufficiale.
ORDINAMENTO
Art. 4
Soci
Le Federazioni Nazionali che intendono svolgere
attività internazionali nei sistemi punto‑raffa-volo, con bocce
sintetiche, su campi levigati e delimitati, devono essere afffliate alla CBI
secondo le modalità che verranno stabilite nel Regolamento Organico.
Art. 5
Organi
Gli Organi della Confederazione Boccistica
Internazionale sono:
‑ il Congresso
Internazionale
(CI)
‑ il
Consiglio
Direttivo
(CD)
‑ il
Presidente
(PR)
‑ il Vice‑Presidente
(VPR)
‑ la
Giunta Esecutiva
(GE)
‑ il
Segretario
Generale
(SG)
‑ il
Collegio
Revisore dei Conti
(CRC)
Art.
6
Congresso Internazionale (CI)
i
Il CI è l'organo supremo della C131. Esso delibera tutti i
provvedimenti atti ad assicurare la piena funzionalità della CBI.
Esso ha tutte le competenze deliberative e
giudiziarie che non sono esplicitamente riservate ad altri organi.
Sono in particolare di sua competenza:
a)
la nomina degli Organi della C B I e dei Membri d'Onore;
b)
la determinazione delle quote di affiliazione annuali delle singole
Federazioni affiliate;
c)
l'approvazione dei bilanci finanziari;
d)
l'adottare tutti i provvedimenti nei confronti di organi e dirigenti
che si rendessero colpevoli di trasgressione ai doveri statutari, ai
regolamenti e all'etica sportiva e dirigenziale, che non sono specificatamente devoluti
ad altri Organi,‑
e)
la modifica del presente Statuto;
f)
decidere in grado di appello le richieste di affiliazione negate dal
CD.
2.
Esso è composto da un rappresentante (di regola il Presidente) di ogni
Federazione Nazìonale affiliata con diritto di voto deliberativo.
3.
Qualora più Federazioni Nazionali fossero associate fra loro ad una
Associazione intermedia riconosciuta dalla CBI, esse possono farsi
rappresentare da un Delegato con diritto di voto di detta Associazione, purchè questo
Delegato esprima, attraverso il suo voto, la
Non essendo il caso previsto al paragrafo precedente, ogni Federazione
Nazionale può rappresentare al massimo un'altra Federazione
Nazionale.
4.
Il CI può deliberare solo se sono presenti la metà più
una delle
Federazioni Nazionali affiliate.
5.
1 membri delegati al CI devono essere designati dagli Organi esecutivi
delle singole Federazioni Nazionali affiliate.
6.
Il CI dovrà essere convocato dal CD almeno una volta ogni quattro
anni.
7.
Su richiesta di almeno 1/3 delle Federazioni Nazionali affiliate, il CD
provvederà a convocare un Congresso Straordinario.
8.
Il CI decide a maggioranza semplice dei voti presenti, salvo diversa
disposizione delle norme statutarie.
Art. 7
Consiglio Direttivo (CD)
LE CD è il governo della Confederazione Boccistica
Internazionale.
Esso dirige tutti gli affari della CBI e la rappresenta in ogni
circostanza.
Assiste tutti gli Organi statutari, è responsabile del loro
funzionamento e risponde del loro operato.
In particolare è competente per:
a) tutti
gli incombenti esecutivi di politica generale della CBI;
b) stabilire
ì regolamenti dì applicazione delle decisioni del CI e quelli inerenti allo
esercizio della sua politica generale;
c)
raccogliere le proposte relative alle modifiche statutarie da
sottoporre al CI;
d)
nominare Commissioni speciali ‑,
e)
nominare i delegati speciali per necessità di rappresentanza e di
sviluppo delle relazioni internazionali;
f)
decidere sulle domande di affiliazione;
g)
stabilire le tasse di nulla ‑ osta per l'autorizzazione ad
effettuare gare o incontri internazionali, tenendo conto delle particolari
situazioni;
h)
prendere decisioni disciplinari nei confronti degli organi sociali o
dei dirigenti delle singole affiliate nel caso in cui venissero violate
le nonne statutarie, i regolamenti o le disposizioni degli Organi della CBI, riservate le
competenze della Commissione Disciplina;
i)
eseguire tutte le decisioni emanate dal CI;
1)
decidere sulle controversie in materia di interpretazione degli statuti
e dei regolamenti, nonchè su quelle che dovessero sorgere fra
Organizzazioni o Federazioni affiliate;
m)
elaborare e redigere i bilanci finanziari da sottoporre al Congresso
internazionale;
n)
nominare i membri della Commissione Tecnico Arbitrale (CTA) e della
Commissione di Disciplina;
o)
decidere, su proposta e preavviso della CTA, le sedi, le date e le
modalità per l'organizzazione e la disputa dei campionati e delle
manifestazioni internazionali, nonchè le modifiche dei regolamenti di gioco e delle
regolamentazioni di carattere tecnico organizzativo.
2.
composto:
dal Presidente
dal Vice ‑Presidente
dal Segretario Generale
da 10 membri
Per la durata del loro mandato, il Presidente in carica della
Confederazione Sudamericana di Bocce e il Presidente in carica della
Confédération Africaine de Raffa Volo faranno automaticamente parte dei 10 membri del Consiglio
Direttivo.
In linea di principio in seno al CD devono essere rappresentati tutti i
Continenti.
3.
1 suoi membri vengono eletti dal CI a maggioranza, qualificata di 2/3
dei voti presenti.
4.
H CI, con decisione a maggioranza semplice, può chiedere il voto
segreto per l'elezione del CD.
5.
1 membri del CD restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
6.
Il CD può essere convocato dal Presidente, dal Vice ‑Presidente
o da 5 membri del CD stesso.
7.
Il CD può deliberare unicamente se sono espressi, in proprio, per
delega o per corrispondenza, almeno i 2/3 dei voti dei suoi membri.
8.
Le decisioni del CD sono prese a maggioranza semplice dei voti
espressi.
Art. 8
Le decisioni del CD in materia disciplinare sono
appellabili al CI con ricorso scritto entro
60 giorni dalla notifica del provvedimento.
2.
Il ricorso verrà sottoposto alla prossima riunione dei CI o potrà
essere evaso dopo aver ottenuto per iscritto le decisioni dei responsabili
delle Federazioni Nazionali aventi diritto di partecìpare con diritto dì voto al Congresso
Intemazionale.
3.
Il CD è l'ultima e definitiva istanza di ricorso contro le decisioni
disciplinari della Commissione Disciplina.
Il ricorso scritto deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento.
4.
1 ricorsi hanno effetto sospensivo.
Art. 9
li Presidente (PR)
1
Il Presidente rappresenta la CBI ed esercita le mansioni e le
attribuzioni previste dallo
Statuto.
2.
Il Presidente, sentito il parere del CD, decide inappellabilmente sulle
domande di grazia.
3.
Il Presidente può convocare in qualsiasi momento i responsabili degli
Organi e delle Commissioni statutarie per discutere problemi dì singola
specifica competenza.
4,
Il Presidente, il Vice ‑ Presidente, il Segretario Generale e i
10 membri compongono il Consiglio Direttivo e devono operare con
collegialità.
5.
Il Presidente firma con il Segretario Generale o con un altro membro
dei CD o della GE tutti gli atti riguardanti l'attività esecutiva e
finanziaria.
Art. 9 bis
li VicePresidente (VPR)
19 Vice Presidente assume le veci del Presidente in
caso di suo impedimento o di sua assenza.
Nell'ambito di tale mansione egli ha gli stessi
poteri e le stesse facoltà del Presidente.
Art. 9 ter
La Giunta Esecutìva (GE)
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente
della CBI ed è composta da:
H Presidente della
CBI;
il Vice Presidente della
CBI;
il Segretario Generale della
CBI;
2 membri proposti dal Presidente della CBI (non
necessariamente membri del CD) e ratificati dal CD.
La GE ha lo scopo di coordinare l'attività delle
Commissioni e del Consiglio Direttivo, di scegliere e controllare l'attività
dei Delegati e dei Commissari attribuendo loro direttive e funzioni
specifiche, scegliere e incaricare l'Amministratore Generale e il Cancelliere
Generale della CBI, di fissare i contributi speciali tenendo conto delle
situazioni contingenti di ogni singola Federazione Nazionale e in accordo con
i Dirigenti delle federazioni interessate.
Art. 10
Il Segretario Generale (SG)
1
Il Segretario Generale esercita le funzioni di politica sportiva,
coordinando l'attività in tutti i campi amministrativi, finanziari,
promozionali e propagandistici.
In tale contesto dovrà coordinare l'attività delle
Commissioni, sorvegliare il loro operato, impartire loro le direttive e i principi operativi,
curare le relazioni con le Federazioni affiliate e con quelle organizzazioni,
persone o enti che si interessano alla divulgazione del nostro sport.
Dirigerà le sedute delle Commissioni alle quali
parteciperà nell'esercizio delle sue funzioni.
Dovrà elaborare e curare i progetti per le nuove
relazioni e per l'assistenza alle Federazioni affiliate nell'ambito dei
molteplici problemi legati al loro sviluppo.
Nell'ambito delle sue competenze adotterà quelle
iniziative che riterrà utili per il promuovimento dello sport e degli scopi
della CBI.
Potrà avvalersi di collaboratori esperti nelle
specifiche attività e potrà delegare loro in tutto o in parte i propri
poteri in relazione a compiti specifici.
Egli eserciterà le sue funzioni in stretta
collaborazione con il Presidente CBI e redigerà, se necessario, specifici rapporti per il CD.
2.
Viene eletto dal CI, su proposta del Presidente CBI, per un periodo di
4 anni ed è sempre rieleggibile.
3.
Partecipa alle riunioni del CD e della GE con diritto dì voto.
4.
La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica in un altro
Organo statutario e con qualsiasi carica elettiva nell'ambito della
Federazione Nazionale di appartenenza.
5.
Risponde del suo operato al CI.
6. Il Segretario
Generale firma con il Presidente o con altri membri dei CD o della GE tutti
gli atti confederali.
Art. 10 bìs
L'Amministratore Generale (AG)
1 .
L'Amministratore Generale regge la Segreteria Amministrativa che ha
uffici propri.
2.
Viene scelto e incaricato dalla Giunta Esecutiva che ne determinerà le
condizioni.
3.
Partecipa alle riunioni del CD e della GE con diritto dì voto
consultivo.
4.
Risponde del suo operato alla GE.
5.
Esso esercita le sue funzioni in tutti ì campi amministrativi e in
particolare:
a)
in tutti gli atti di contabilità;
b)
nella riscossione delle tasse e dì ogni altro provento;
e)
nella esecuzione dei pagamenti ,
d)
nella custodia del patrirnonio ;
e)
nel pagamento delle spese;
f)
nella tenuta dei libri contabili;
g)
nella tenuta dei bilanci finanziari da sottoporre al CD e al CI.
6.
L'Amministratore Generale firma gli atti con il Presidente o con il
Segretario Generale.
Art. 10 ter
Il Cancelliere generale (CG)
1
Il Cancelliere Generale esercita tutte le mansioni esecutive inerenti
la conduzione del segretariato generale della CBI, in stretta
collaborazione con il Segretario Generale.
2.
Viene scelto e incaricato dalla Giunta Esecutiva che ne determinerà le
condizioni.
3.
Partecipa alle riunioni del CD e della GE con diritto di voto
consultivo.
4.
Risponde del suo operato alla Giunta Esecutiva.
5.
Il Cancelliere Generale firma gli atti con il Presidente o con il
Segretario Generale.
Art. 11
(stralciato)
Art. 12
Il Collegio Revisore deì Conti (CRC)
1.
E CRC svolge le funzioni di controllo amministrativo e finanziario
della CBI.
2.
t composto da un Presidente, da quattro membri effettivi e da un
supplente.
Sono eletti a maggioranza semplice dal CI, restano in
carica quattro anni e sono rieleggibili.
3.
Il Presidente, o un membro del CRC, può partecipare alle sedute degli
altri Organi statutari della CBI, con diritto di voto consultivo.
4.
La carica in seno al CRC è incompatibile con la funzione di membro di
qualsiasi altro Organo statutario della CBI.
S.
Il CRC esplica le sue mansioni mediante ispezioni amministrative,
finanziarie e contabili su tutti gli Organi statutari della CBI.
6. Il CRC dovrà
effettuare la sua relazione ad ogni Congresso Internazionale; la relazione
sarà firmata dal Presidente del CRC.
Art. 13
La Commissione Tecnica Arbìtrale (CTA)
1 .
La CTA sovraintende a tutta l'attività tecnica e arbitrale.
Promuove ogni iniziativa che favorisca l'uniformità
dei regolamenti di gioco in vigore nelle Federazioni Nazionali affiliate e provvede alla
formazione dell'organico arbitrale.
Prende tutte le iniziative di carattere tecnico.
2.
t composta da un Presidente e da quattro membri, nominati a maggioranza
semplice dal Consiglio Direttivo.
3.
Alla CTA sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
a) allestire
il calendario delle manifestazioni internazionali;
b) rilasciare
i nulla ‑osta per le gare e le competizioni internazionali;
c) proporre
al CD le sedi, le date e le modalità per lo svolgimento dei campionati internazionali e delle manifestazioni
intercontinentali;
d) proporre
al CD le modifiche al regolamento di gioco e alle eventuali nuove
e) stabilire
le modalità per l'ottenimento della qualifica di arbitro o direttore di gara internazionali;
f) designare i
direttori di gara per le competizioni sportive internazionali e per i campionati internazionali
g)
sottoporre al CI la relazione sulle sue attività.
4.
1 membri della CTA restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 14
La Commissione Disciplina (C
Disc)
1 .
La Commissione Disciplina esercita tutte le mansioni disciplinari non
attribuite ad altri Organi statutari.
2.
t composta da un Presidente e da quattro membri, nominati dal Consiglio
Direttivo.
3.
t in particolare competente a prendere tutte le decisioni disciplinari
verso quei giocatori, arbitri, direttori di gara e tecnici che si
rendessero colpevoli, in gare internazionali e inter continentali, di trasgressione alle nonne tecniche,
organizzative o di etica sportiva.
4.
Le sue decisioni devono essere motivate. Esse sono suscettibili di
ricorso al Consiglio Direttivo.
Il ricorso scritto deve essere insinuato entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento e la decisione dei Consiglio Direttivo è
inappellabile.
5.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
6.
La Commissione Disciplina prende le sue decisioni a maggioranza
semplice. In caso di parità decide il voto del suo Presidente.
LE CARICHE
Art. 15
Requisiti di eleggibilità
Sono eleggibili e immediatamente rieleggibili negli
Organi statutari della CBI coloro i quali sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono tesserati di una delle Federazioni Nazionali
regolarmente affiliate;
b) sono cittadini maggiorenni per lo Stato di loro
appartenenza;
c) sono
cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità secondo gli statuti della
loro Federazione Nazionale di appartenenza.
Art. 16
Durata delle cariche
1
La durata delle cariche coincide con il ciclo olimpico.
2.
Tutte le cariche internazionali decadono per i seguenti motivi:
‑ scadenza del mandato;
‑ dimissioni
‑ revoca del mandato da parte dei CI su proposta della
Federazione Nazionale di appartenenza dell'interessato;
‑ assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive regolarmente
convocate;
‑ sopravvenuta indegnità civile o morale nel proprio Stato di
appartenenza.
Art. 16 bi
Membri d'Ono
1
I Dirigenti o le persone che si sono distinte per particolari servizi
resi alla CBI possono essere eletti suoi Membri d'Onore.
2.
La proposta di elezione può essere formulata:
da 1/3 delle Federazioni Nazionali affiliate;
dal Consiglio Direttivo;
dalla Giunta Esecutiva.
Essa deve pervenire al Presidente della CBI almeno due mesi prima del
susseguente Congresso Internazionale.
3.
L'elezione sarà confermata se in sede di votazione i voti favorevoli
espressi dal CI raggiungeranno almeno i 2/3 dei voti espressi complessivi.
4.
1 Membri d'Onore, se già hanno fatto parte di un Organo statutario
della CBI, potranno partecipare alle riunioni del CD, della GE e del CI,
con diritto di voto consultivo.
I DOVERI
Art. 17
Delle Federazioni Nazionali affiliate
Le Federazioni Nazionali affiliate alla CBI sono
tenute:
1 .
a rispettare e applicare lo Statuto, i regolamenti, le disposizioni e
le deliberazioni dei competenti Organi statutari internazionali per tutto
quanto concerne l'attività agonistica sportiva internazionale
2.
a svolgere l'attività agonistica sportiva internazionale secondo le
prescrizioni dei competenti Organi statutari della CB1‑,
3.
a curare che i propri giocatori indossino la divisa prescritta per ogni
competizione o manifestazione internazionale;
4.
ad assolvere puntualmente gli obblighi amministrativi e finanziari
stabiliti dalle disposizioni statutarie e dalle decisioni dei competenti Organi
statutari internazionali ,
5.
a informare tempestivamente la CB1 di ogni variazione o modifica che
dovessero intervenire in seno alla propria Federazione Nazionale nel caso
queste avessero riflessi a carattere internazionale.
Art. 18
Dei giocatori
1
Sono abilitati a svolgere attività internazionale nella categoria di
appartenenza tutti i giocatori regolarmente tesserati nelle Federazioni
Nazionali affiliate.
2.
I giocatori abilitati sono obbligati:
a) a
comportarsi sportivamente in ogni manifestazione internazionale, osservando scrupolosamente
tutte le disposizioni in vigore;
b) a
non partecipare a manifestazioni internazionali di qualsiasi tipo che non
siano state autorizzate dalla CBI;
C)
a vestire la divisa regolamentare ‑,
d)
a tenere durante e dopo le gare un contegno ineccepibile nei confronti
degli avversari, degli arbitri, dei Direttore dì gara e del pubblico;
e)
a non fare uso di sostanze e medicinali vietati dal Comitato Olimpico
Intemazionale, secondo quanto previsto dal regolamento
Antidoping della Confederazione Boccistica Interrnazionale, approvato dalla
Giunta Esecutiva in conformità alle discipline del Cio..
3.
1 giocatori che tenessero un comportamento incompatibile con lo spirito
dilettantistico della CB1 non saranno ammessi a competizioni o
manifestazioni internazionali. Essi saranno tempestivamente segnalati alla
Federazione Nazionale competente per l'adozione dei relativi provvedimenti
disciplinari.
Art. 19
Sanzioni disciplinari
Le infrazioni agli obblighi contemplati negli Art. 17
e Art. 18 del presente Statuto sono soggette a misure disciplinari che possono
giungere fino all'esclusione dalla C111 della Federazione Nazionale
interessata.
BILANCIO,
PATRIMONIO
Art. 20
1 bilanci finanziari vengono elaborati dal Consiglio
Direttivo e sottoposti al Congresso Internazionale. Il CD può delegare
l'elaborazione dei bilanci finanziari all'Amministratore Generale.
Art. 21
Il patrimonio della CBI è costituito da:
* i beni mobili necessari per il raggiungimento degli
scopi perseguiti che siano o diventino di sua proprietà ,
.* le somme provenienti da atti di liberalità che non
abbiano specifici vincoli di destinazione;
* gli interessi sui capitali ,
* eventuali beni immobili ed i loro relativi redditi.
Art. 22
Le entrate sono costituite da:
‑ le quote di affiliazione delle Federazioni;
‑ le quote dei nulla ‑osta per gare
internazionali;
‑ i contributi che si rendessero necessari per
il buon funzionamento della CBI;
‑ altri cespiti d'entrata.
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE DELLA CBI
Art. 23.
Lo scioglimento della CBI è deliberato dal Congresso
Internazionale se sussistono le seguenti condizioni:
‑ la proposta di scioglimento è stata inserita
nell ' Ordine del giorno su richiesta del CD o di 2/3 delle Federazioni
Nazionali affiliate;
‑ alla riunione del CI che deve deliberare
sullo scioglimento della CBI sono presenti direttamente o per delega (Art. 6, cpv. 3) i 2/3 degli aventi
diritto di voto,
‑ la proposta di scioglimento ottenga la
maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
Art, 24
Determinato lo scioglimento a mente dell' Art.
23 del presente
Statuto, il CI nomina, a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto
presenti, una Commissione per la liquidazione della CBI composta da tre a
cinque membri, la quale deve provvedere alla ripartizione degli attivi e dei
passivi fra le Federazioni Nazionali affiliate.
MODIFICHE STATUTARIE, ESECUTIVITA’
Art.
25
1.
Il presente Statuto può essere modificato, previa tempestiva proposta
scritta presentata al CD da una Federazione Nazionale affiliata, da un
membro del CD stesso o da un membro della GE, ad ogni susseguente riunione del CI,
purchè la proposta presentata al CD sia iscritta all'Ordine del giorno.
2.
In casi
particolari inerenti l'interesse generale della CBI, il Consiglio Direttivo
può decidere a sua discrezione di mettere ai voti modifiche
statutarie non contemplate nell'Ordine del giorno del CI.
2.
La
modifica del presente Statuto è valida se approvata a maggioranza dei 2/3 dei voti
espressi.
Art.
26
Il presente Statuto diventa esecutivo all'atto della
sua approvazione da parte del CI. Diventa legge per ogni Organo statutario
della CBI e per tutte le Federazioni Nazionali affiliate. li CD emanerà un
regolamento di esecuzione del presente Statuto.
Il presente Statuto è stato approvato dal CI di
Chiasso, Svizzera, del 4 settembre 1983, con successive modifiche approvate dal CI di Milano,
Italia, del 7 settembre 1985, dal
CI di Buenos Aires, Argentina, dei 26/29 novembre 1987, dal CI di
Lugano, Svizzera, del 17 settembre 1991 e &CCI di
San Marino, Repubblica di San Marino, del 25 settembre 1997 e dal CI di Giulianova Lido, Italia del I° ottobre
1998.